NUOVE TABELLE CONTRIBUTO UNIFICATO

01.03.2011 11:00

 

SCAGLIONE CONTRIBUTO
a) di valore fino a Euro 1.100,00 33,00
b) di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 77,00
c) di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00 187,00
d) di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00 374,00
e) di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00 550,00
f) di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,0 880,00
g) di valore superiore a Euro 520.000,00 1'221,00
indeterminato 374,00

 N.B. con la nuova modifica, nel caso in cui d'ufficio venga accertato dovuto un maggior importo a titolo di contributo unificato, il procuratore costituito è obbligato in solido con la parte. 

Con il pagamento del Contributo Unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull’atto di precetto, sull’atto di pignoramento, sull’atto di costituzione di parte civile, sulla relazione del CTU e del CTP, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento  comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione ecc.. (Circ. Dip. Aff. Giust.13.5.02).
Il contributo deve essere integrato nell’ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell’aumento (art.9). In tali ipotesi deve ritenersi che il relativo versamento deve avvenire per la prima udienza utile (Cfr Circ. u.c.)
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata , fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del  funzionario addetto all’ufficio , in modo forfettizzato , nella misura di € 8,00, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della L.319\58, e successive
modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (cfr art.30 Dpr 115\02 come modificato dal comma 323 della legge 311\04)

3 – CONTROVERISE AMMINISTRATIVE - RICORSI PROPOSTI DAVANTI AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E AL CONSIGLIO DI STATO

Processi Amministrativi ordinari € 500,00

a) Ricorsi previsti dall’art. 23-bis, comma 1 della legge 1034/1971, nonché da altre disposizioni che richiamano l’art. 23-bis. € 1.000,00

b) Ricorsi di cui al punto precedente (art. 23-bis) in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità € 2.000,00

c) Ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, previsti dall’art.21 bis della legge 1034/1971. € 250,00

d) Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall’art. 25, comma 5 della legge 241/1990 (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, per i quali il contributo unificato non è dovuto). € 250,00

e) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato. € 250,00

f) Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato. € 250,00

Nei soli casi sopra indicati (a-f) l'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. (Cfr. art 13 comma 6 bis t.u. n. 115/2002, come modificato dall'art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 -decreto "Bersani" -, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248)

 

4 -AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. esente

Il contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno e solo in caso di specifico accoglimento della domanda.

Il contributo unificato sarà determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza

(vedi tabella scaglioni sub 1)

 

5 - CAUSE DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE
Contributo unificato a seconda del valore Dal 4.7.2009 è dovuto anche l’importo fisso di € 168,00
Controversie di Lavoro e Previdenza oltre l’importo fisso di € 168,00
A seconda del valore (con la finanziaria 2010)

6 - CAUSE E PROCEDIMENTI CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO

Si considerano di valore superiore a Euro 520.000,00 € 1.110,00

N.B. : L'art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto "Bersani"), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato gli artt. 13 e 16 del T.U. n. 115/2002 sulle spese di giustizia ha aggiunto all’art. 16 del T.U. il comma 1 bis che prevede, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 del d.P.R. n.131/1986 (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta) a carico del difensore o, in solido, di tutti i difensori costituiti.