Codice della Strada
dei veicoli
NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285)
TITOLO III
Dei veicoli
Capo I
Dei veicoli in generale
Art. 46. (1) (2)
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
(1) Vedi art. 196 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
Art. 47.
Classificazione dei veicoli (1)
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche. (2)
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (3)
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
(1) cfr. Il D.M. 29 marzo 1974 sull’omologazione CEE dei veicoli a motore e dei rimorchi.
(2) A norma del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, i trenini turistici classificati come veicoli atipici possono trainare fino a tre rimorchi.
(3) Si veda il D. L.vo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento agli enti locali di funzioni in materia di trasporto pubblico.
Art. 48.
Veicoli a braccia (1)
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
(1) Vedi art. 197 reg. cod. strada.
Art. 49.
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Art. 50. Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
(1) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 3 febbraio 2003, n. 14.
Art. 51.
Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 52.
Ciclomotori (1)
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. (2)
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3), ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
(1) Vedi art. 198 reg. cod. strada.
(2) La lettera:”[c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente”] è stata soppressa dal D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360.
(3) Il Ministero dei trasporti e della navigazione è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Art. 54.
Autoveicoli (1)
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; (2)
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (3)
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (4)
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(1) Vedi art. 201, art. 202 e art. 203 reg. cod. strada.
(2) Si veda il D.M. 25 marzo 1996, n. 326, recante regolamento concernente prescrizioni tecniche per la proteione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico.
(3) In questa categoria rientrano anche gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Si vedano i DD.MM. 26 ottobre 1995, recante riconoscimento di carrozzeria per uso speciale, 5 novembre 1996, recante normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso, 20 novembre 1997, n. 487, recante normativa tecnica ed amministrativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, 1 settembre 2009, n. 137 e 20 febbraio 2003, recante normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
(4) A norma della L. 23 dicembre 1997, n. 454, tra i materiali assimilati indicati da questa lettera sono compresi:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d’opera;
b) quelli dell’industria siderurgica compresi i colis e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d’opera.
Art. 55.
Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
Art. 56. Rimorchi (1)
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54; (2)
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(1) Vedi art. 204 e art. 205 reg. cod. strada.
(2) Si veda il D.M. 26 ottobre 1995, recante riconoscimento di carrozzeria per uso speciale.
Art. 57.
Macchine agricole (1) (2) (3)
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (4)
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
(1) Vedi art. 206, art. 207, art. 208, art. 209 e art. 210 reg. cod. strada.
(2) Si vedano anche: la L. 8 agosto 1977, n. 572, il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, il D.P.R. 18 marzo 1983, n. 296, il D.M. 4 settembre 1996, n. 568. A norma del D.M. 17 gennaio 2005, le macchine agricole escluse quelle eccezionali, possono essere guidate dai titolari della patente speciale della categoria B, purché adattate secondo le prescrizioni riportate sulla patente di guida. Gli eventuali adattamenti su tali veicoli debbono vicariare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell’art. 327, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
(3) A norma del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 2007, n. 222, la disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite da questo articolo.
(4) Questo periodo è stato aggiunto dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2008, n. 201.
Art. 58.
Macchine operatrici (1) (2)
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
(1) Vedi art. 211, art. 212 e art. 213 reg. cod. strada.
(2) Si veda il D.M. 4 settembre 1996, n. 568. A norma dell’art. 1 del D.M. 17 gennaio 2005, le macchine operatrici escluse quelle eccezionali, possono essere guidate dai titolari della patente speciale della categoria B, purché adattate secondo le prescrizioni riportate sulla patente di guida. Gli eventuali adattamenti su tali veicoli debbono vicariare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell’art. 327, comma 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Art. 59.
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (1)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (2) sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo (3), alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
(1) Comma così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Il Ministero dei trasporti e della navigazione è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Le parole: “nei suddetti articoli” sono state così sostituite dalle attuali: “nel presente capo” dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2008, n. 201.
Art. 60.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico (1) (2)
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (3)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (4)
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 se si tratta di autoveicoli, o da euro 38 a euro 155 se si tratta di motoveicoli. (5)
(1) Vedi art. 214 e art. 215 reg. cod. strada.
(2) Si veda il D.M. 29 luglio 1994, n. 546, recante regolamento per l’iscrizione dei veicoli d’epoca nell’elenco nazionale, pubblicato sulla G.U. Serie genn. – n. 222 del 22 settembre 1994.
(3) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(4) Le parole: “ai sensi del comma 4” sono state soppresse dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(5) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 61.
Sagoma limite (1) (2)
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m (3); nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili, (4) gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. (5)
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (6) (7)
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (8)
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9. (9)
(1) Vedi art. 216 e art. 217 reg. cod. strada.
(2) Cfr. il D.M. 22 marzo 1985 relativo ai rimorchi FNOFR delle classi A.T.P.
(3) Le parole: “2,50 m” sono state così sostituite dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazione, nella L. 4 dicembre 1996, n. 611.
(4) Le parole: “7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o più assi” sono state così sostituite dalle attuali dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1996, n. 611.
(5)L’ultimo periodo di questa lettera è stato aggiunto dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1996, n. 611.
(6) Le parole: “gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento” sono state così sostituite dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1996, n. 611.
(7) Si veda il D.M. 31 ottobre 1996.
(8) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(9) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 62.
Massa limite (1)
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2) Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. (3)
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. (4)
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi' le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilita'. (5)
(1) Vedi art. 218 reg. cod. strada.
(2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Il D.M. 9 maggio 1994 stabilisce che le autorizzazioni per l’autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciate per autocarri isolati privi delle facoltà di traino, consentono l’effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti da questo comma.
(4) La somma da pagarsi per tale infrazione è da euro 613 a euro 2.455, come da ultimo determinata dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008, a norma della L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(5) Comma inserito dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente comma è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63.
Traino veicoli (1)
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (3)
(1) Vedi art. 219 reg. cod. strada.
(2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Questo comma è stato così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art. 64.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte (1)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (2)
(1) Vedi art. 220 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 65.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte (1)
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (2)
(1) Vedi art. 221 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 66.
Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 67.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte (1)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (2)
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (2)
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 222 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 68.
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi (1)
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (2)
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. (2)
(1) Vedi art. 223, art. 224 e art. 225 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Art. 69.
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale,
delle slitte e dei velocipedi (1)
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
(1) Vedi art. 220, art. 221, art. 223, art. 224 e art. 225 reg. cod. strada.
Art. 70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte (1)
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. (2)
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 226 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Art. 71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (1)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento. (2)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (3) con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. (4)
3. I